Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto aiuti quater (DL del 18/11/2022 n° 176) è stata prevista un’estensione anche per il mese di dicembre 2022 del credito d’imposta a favore delle imprese, pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di gas, energia elettrica e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento.

Scopriamo nel dettaglio quali condizioni sono richieste per poter aver accesso a queste agevolazioni, le scadenze ed i soggetti coinvolti.

Decreto aiuti e decreto aiuti bis 2022

Nel corso del 2022 grazie alle disposizioni previste nel Decreto aiuti (convertito dalla Legge n. 91/2022) e poi nell’art. 6 del Decreto aiuti bis (convertito dalla legge n. 142/2022) era già stato previsto il credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale. 

Soggetti beneficiari

I soggetti coinvolti e a cui possono essere concesse le diverse agevolazioni sono le imprese:

  • energivore
  • gasivore
  • non energivore
  • non gasivore
  • che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca

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Credito d’imposta per le imprese energivore e gasivore: in cosa consiste

Quando parliamo di credito d’imposta per le imprese facciamo riferimento ad un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta appunto, riconosciuto a determinate tipologie di imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Nello specifico è riconosciuto:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;

  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022.

Credito d’imposta per le altre imprese

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e gas, è invece riconosciuto:

  • un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022.

Infine per le imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

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Ottobre – novembre – dicembre 2022: la situazione

Ma qual è la situazione attuale circa queste agevolazioni? Come riportato nel Decreto Aiuti quater è previsto che anche per dicembre si applicheranno le misure dei crediti energia e gas già previste per i mesi di ottobre e novembre. Dunque il credito di imposta a favore delle imprese sarà pari al:

  • 40%: per le imprese energivore a forte consumo di energia elettrica;
  • 30%: per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW;
  • 40%: per le imprese a forte consumo di gas naturale;
  • 40%: per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale

Modalità di fruizione del credito d’imposta energia e gas

Un’importante novità da segnalare riguarda l’introduzione di un obbligo di comunicazione entro il 16 marzo 2023 per tutti i beneficiari. Infatti entro tale data le imprese dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto di utilizzo del credito residuo, una comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

I beneficiari dei crediti d’imposta avranno tempo:

  • fino al 30 giugno 2023: per l’utilizzo in compensazione, con modello F24, degli importi spettanti relativi al 3°e 4° trimestre 2022;

  • fino al 31 dicembre 2022 per l’utilizzo in compensazione dei bonus relativi al 1° e 2° trimestre.

In alternativa – ma sempre rispettando le medesime tempistiche – resta valida la possibilità per le imprese di optare per la cessione dei crediti a soggetti terzi, inviando telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di questa procedura. 

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